Semplificazione-Decertificazione

Nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e “decertificazione”

Cos'è

Dal 1° gennaio 2012 sono in vigore le modifiche – introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)”, – alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

La nuova disciplina prevede:

  1. le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
  2. sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
  3. nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazione degli interessati (art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000);
  4. ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale;
  5.  le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
  6. le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Riferimenti normativi

  • Nota m.i.u.r. – Dipartimento per l’Istruzione prot. 3364 del 07-12-2012
  • Nota m.i.u.r. – Dipartimento per l’Istruzione prot. aoodgper.9107 del 29-11-2012
  • Nota m.i.u.r. – Dipartimento per l’Istruzione prot. 1027 del 30-05-2012
  • Circolare n. 5 – Funzione Pubblica – 23-05-2012
  • Circolare n. 3 – Funzione Pubblica – 17-04-2012
  • L. 35 del 04.04.2012 ( conversione del d.l. 5 del 09.02.2012 ) – Art. 7
  • Direttiva n. 14 – Ministro Funzione Pubblica – 22-12-2011
  • L. 183/2011 Art .15

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